Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo
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testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge
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Repubblica »; c) all'articolo 15 le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono
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» sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »; c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato; d) all'articolo 12, le parole
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Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »; c) all'articolo 15
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Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
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Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta
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Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono
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della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali
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leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali